Statuto
Modificato all’Assemblea Straordinaria dei soci SIN 24 maggio 2021
È costituita un’associazione culturale e scientifica denominata “Società Italiana di Neonatologia ETS”, affiliata alla Società Italiana di Pediatria. La denominazione
può essere spesa anche nella forma abbreviata SIN. In lingua inglese, la denominazione adottata da SIN è Italian Society of Neonatology.
La SIN è stata costituita il 25 ottobre 1994 ed ha acquisito personalità giuridica il 22 ottobre 2018.
La SIN ha durata illimitata.
La SIN ha sede legale presso la propria Segreteria Nazionale, attualmente in Corso Venezia n. 8 Milano.
Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, può trasferire la sede dell’Associazione in luogo diverso ed inoltre istituire una o più sedi operative e deliberare il loro trasferimento.
Il trasferimento della sede legale e/o delle sedi operative istituite ai sensi del presente art. 2, ove disposto all’interno del medesimo comune, non costituisce modificazione dello Statuto.
La SIN è un’associazione scientifica, apolitica ed è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore
(d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117):
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h).
In particolare, nell’ambito delle attività di interesse generale, la SIN si propone di:
a) favorire e promuovere l’assistenza nell’ambito della Neonatologia, intesa quale disciplina che si occupa del neonato sano e patologico, ivi inclusa l’assistenza
in sala parto, la terapia intensiva neonatale, il trasporto del neonato ed il follow-up;
b) favorire la formazione e l’aggiornamento dei propri soci, la ricerca e la divulgazione scientifica;
c) favorire attività finalizzate alla standardizzazione dei processi assistenziali, alla realizzazione di studi clinici e di ricerche scientifiche mediante la costituzione
di Gruppi di Studio, Commissioni e Task Force ad hoc;
d) tutelare la salute fisica e mentale del neonato e della sua famiglia, di ogni cultura ed etnia, e difenderne i diritti nella società sin dal periodo prenatale;
e) promuovere una fattiva collaborazione scientifica, didattica, organizzativa ed assistenziale con gruppi e società italiane ed internazionali di area neonatale, perinatale e pediatrica, favorendo anche la formazione scientifica dei giovani, le attività di aggiornamento professionale e di educazione continua in medicina
secondo le linee guida del Ministero della Salute;
f) promuovere la diffusione delle conoscenze anche attraverso congressi, convegni, riunioni e corsi di aggiornamento e di perfezionamento, nonché favorire
iniziative rivolte alla prevenzione delle malattie del neonato ed al riconoscimento degli aspetti sociali delle stesse;
g) promuovere il riconoscimento della Neonatologia come disciplina a livello degli organi centrali e regionali competenti, favorendo la corretta organizzazione
delle cure del neonato in tutti i suoi aspetti;
h) elaborare e validare raccomandazioni e linee guida, promuovere studi clinici e ricerche scientifiche finalizzate;
i) collaborare con gli organi di Governo nazionali e regionali, le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie.
Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, la SIN favorisce l’integrazione fra le varie componenti operanti nell’area materno-infantile e pediatrica.
Promuove ed attua una collaborazione organica e permanente con la Federazione delle Società medico–scientifiche (FISM), con altre Società scientifiche di area pediatrica, con Società affiliate, con le Associazioni culturali, di volontariato e con le Federazioni rappresentative di categorie professionali che perseguono nel
nostro Paese, in parte o totalmente, gli stessi fini istituzionali.
La SIN provvede a finanziare le attività, approvate dal Direttivo di SIN, delle Società affiliate ed in particolare di quella infermieristica.
La SIN partecipa alla Federazione delle Società scientifiche e delle Associazioni professionali dell’Area Pediatrica (FIARPED).
La SIN interagisce e collabora con le analoghe Società ed Istituzioni scientifiche europee ed internazionali.
La SIN, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, promuove ed incentiva, nella composizione dei propri Organi Elettivi, la presenza di entrambi i generi.
La SIN favorisce, anche con misure individuate ad hoc dal Consiglio Direttivo, la partecipazione dei Giovani Pediatri all’attività associativa.
La SIN può esercitare attività secondarie e strumentali, rispetto a quelle di interesse generale sopra citate, nello svolgimento della propria attività associativa,
secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali è il Consiglio Direttivo.
La SIN può esercitare in base alla normativa vigente anche attività di raccolta fondi attraverso donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine
di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Il termine Soci indica le persone che, condividendo i principi sanciti dallo Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento degli scopi istituzionali della SIN e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
I Soci sono distinti in:
- ordinari: medici italiani e stranieri, specializzati in Pediatria, che svolgano in modo continuativo e prevalente la loro attività negli ambiti assistenziali di cui
all’art. 3 comma 2, lett. a); - specializzandi: medici specializzandi in Pediatria;
- aderenti: medici specialisti in Pediatria e non, che dedicano la loro attività agli scopi di cui all’art. 3, anche qualora tale attività non sia svolta in modo continuativo e prevalente nell’ambito neonatologico; in numero non superiore al 20% del totale dei Soci;
- onorari: cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze nello studio e nella soluzione dei problemi dell’età evolutiva, con particolare riguardo all’età neonatale.
Chiunque in possesso dei requisiti di cui sopra può diventare Socio SIN a fronte di adeguata valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, della sussistenza dei
requisiti statutariamente previsti.
I soggetti che intendono divenire Soci della SIN devono rivolgere al Presidente, per iscritto, la propria domanda di ammissione, corredata da un breve curriculum autocertificato.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda di ammissione può chiedere, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di
rigetto, mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente, che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della convocazione immediatamente successiva.
Ogni Socio, purché iscritto alla SIN entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di voto in Assemblea,
ivi incluso il voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché l’elezione degli organi elettivi dell’associazione stessa.
I Soci sono tenuti all’adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, tra cui l’obbligo di contribuire alle necessità economiche di SIN mediante il pagamento della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo
e approvata dall’Assemblea.
La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché effettuata con un
preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, in caso di morosità, inosservanza delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, perdita, anche temporanea, dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 4 e comportamenti professionali, deontologici o scientifici sanzionati dal Collegio dei Probiviri come illeciti o lesivi del prestigio di SIN.
Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al Socio dichiarato escluso, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente della SIN. Resta salva la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria avverso il provvedimento
di esclusione, ai sensi dell’art 24 del Codice Civile.
Ciascun Socio ha diritto ad esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che ne consentirà l’esame personale presso la sede, con
facoltà di farne copie e estratti a spese di SIN.
I Soci devono pagare annualmente la quota associativa nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea. I soci Onorari sono esentati
da ogni onere finanziario.
L’associazione provvede al finanziamento delle proprie attività con:
- la quota sociale versata da ciascun Socio;
- gli altri contributi versati dai Soci, sulla base delle deliberazioni dell’Assemblea;
- i contributi versati dallo Stato e da Enti pubblici e privati;
- la raccolta di fondi ai sensi dell’7, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- l’accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e/o ad altri fondi pubblici nazionali o europei;
- gli altri proventi che pervengano alla SIN a qualsiasi titolo nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti per le associazioni scientifiche.
Il fondo di garanzia patrimoniale ammonta ad € 30.000 ed è costituito da:
- lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- i residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
Il fondo di gestione è costituito dalle quote versate dai soci e dalle entrate derivanti dalle attività svolte dall’ente.
La SIN non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
La SIN ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività
statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi
di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’ente.
Il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dal Collegio dei Revisori. Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendone le condizioni, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con
le modalità previste dalla legge.
I bilanci preventivi e consuntivi, il bilancio sociale e gli incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito istituzionale di SIN: www.sin-neonatologia.it
Sono organi della SIN:
- l’Assemblea generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Consiglio Interregionale;
- la Conferenza Nazionale dei Gruppi di Studio;
- il Comitato Scientifico;
- le Sezioni Regionali;
- i Gruppi di Studio.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia
obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi potranno altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in
cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
Tutti i chiamati a rivestire cariche elettive in SIN, o che ne siano legali rappresentanti o promotori, non devono avere subito sentenze di condanna passate in
giudicato in relazione all’attività dell’associazione.
Tutti coloro che presentano la propria candidatura ad organi sociali SIN si impegnano a non pronunciarsi su quegli argomenti per i quali possa sussistere un conflitto di interessi riguardante le attività da essi svolte e dovranno anche dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza e ogni cointeressenza di tipo economico con aziende commerciali operanti nell’ambito sanitario.
L’ Assemblea generale è costituita dai Soci di cui all’ Art. 4.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimosia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata, in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
L’Assemblea è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno 1/10 dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, con avviso inviato individualmente ai Soci, con mezzi postali o strumenti informatici autorizzati, che comunque consentanodi verificare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno trenta giorni prima della data di convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e specificare i termini della adunanza in prima e seconda convocazione.
Hanno diritto al voto in Assemblea tutti Soci regolarmente iscritti entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto edelibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto divoto intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea in seduta ordinaria:
- nomina i sei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci;
- su proposta del Consiglio Direttivo nomina i Soci Onorari;
- sulla base delle proposte pervenute al Consiglio Direttivo designa la sede del Congresso Nazionale;
- delibera sull’importo della quota societaria annuale;
- nomina i Revisori dei Conti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell’associazione;
- sulla fusione, trasformazione o scissione dell’associazione.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell’Assemblea regolarmente assunte obbligano, in conformità alle leggi vigenti, tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
Le votazioni nell’ambito dell’Assemblea avvengono per voto palese.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali, secondo quanto indicato all’art. 8 del presente Statuto e con le modalità specificate nel Regolamento.
L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, anche mediante l’espressione del voto in via telematica.
L’Assemblea generale elegge in distinte votazioni, a scrutinio segreto gli organi della Società, con le modalità previste dal Regolamento.
I Soci eleggono:
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere
- i sei membri del Consiglio Direttivo: due rappresentanti del Nord, due del Centro e due del Sud.
I soci ordinari hanno diritto di accesso all’elettorato attivo e passivo. I soci specializzandi, i soci aderenti e i soci onorari hanno diritto di accesso all’ elettorato attivo.
Hanno diritto di accesso all’elettorato attivo e passivo i soci ordinari iscritti alla SIN entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui sono fissate le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive, in regola con il pagamento delle quote sociali, che abbiano saldato la quota dovuta per l’anno in corso almeno 30 giorni prima della data di inizio delle elezioni e comunque entro la data di presentazione della propria candidatura.
Hanno diritto di accesso all’elettorato attivo i soci specializzandi, i soci aderenti e i soci onorari iscritti alla SIN entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui sono fissate le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive, in regola con il pagamento delle quote sociali, che abbiano saldato la quota dovuta per l’anno in corso almeno 30 giorni prima della data di inizio delle elezioni.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed i Consiglieri, non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica.
Le candidature del Presidente, del Vice-Presidente e del Tesoriere devono essere sostenute dalla firma di almeno 50 soci in regola con il pagamento della quota annuale alla data in cui scade il termine ultimo di presentazione delle candidature.
Le candidature dei componenti del C.D. (Consiglieri) devono essere sostenute dalle firme di almeno 30 soci, appartenenti all’area geografica del candidato, in regola con il pagamento della quota annuale, alla data in cui scade il termine ultimo di presentazione delle candidature.
Tutte le candidature dovranno essere inviate con raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata (pec) al Presidente almeno 90 (novanta) giorni prima della data delle elezioni. I 90 (novanta) giorni intercorrono tra la data (esclusa) del timbro postale (o la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata) e la data (esclusa) delle elezioni.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed i Consiglieri sono eletti dall’Assemblea generale dei Soci e rimangono in carica per un triennio. In caso di vacanza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente fino alla conclusione del mandato. In questo caso il Vicepresidente è comunque eleggibile alla carica di Presidente alle elezioni immediatamente successive. In caso di vacanza del Tesoriere subentra nella carica un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo fino alla conclusione del mandato. Il consigliere delegato è comunque eleggibile alla carica di Tesoriere alle elezioni immediatamente successive.
Il Presidente è il legale rappresentante della Società a tutti gli effetti.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l’Assemblea generale, il Consiglio Interregionale, la Conferenza Nazionale dei Gruppi di Studio ed i Congressi Nazionali;
- sentito il Consiglio, nomina uno staff della Presidenza, costituito da un massimo di 5 Collaboratori, uno con funzione di coordinatore dell’attività della presidenza, un altro con funzioni di Direttore del programma formativo, un altro con funzione di Direttore del Magazine della Società SIN INFORMA, un altro con funzione di Direttore del sito web SIN, un altro con funzione di Socio cooptato per esigenze organizzative.
La nomina di componente dello Staff di Presidenza è incompatibile con ogni altra carica societaria elettiva a carattere nazionale o regionale. Lo Staff di Presidenza decade con il Presidente.
- Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea generale, del Consiglio Interregionale;
- provvede a far conservare lo statuto ed il regolamento;
- presenta annualmente all’Assemblea generale una relazione sull’attività del C.D. e della SIN;
- provvede alla conservazione dell’Archivio Sociale.
Il Tesoriere:
- ha la responsabilità della elaborazione del bilancio finanziario;
- ha l’obbligo di presentare al Consiglio Direttivo il Conto consuntivo finanziario chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, controllato dai Revisori dei Conti entro 31 (trentuno) marzo dell’anno successivo;
- presenta annualmente la relazione finanziaria all’Assemblea generale per l’approvazione;
- ha la responsabilità di presentare entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio preventivo al Consiglio Direttivo al fine della sua approvazione.
Le cariche elettive nazionali sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva interna alla SIN, comprese quelle dei Gruppi di Studio e delle Sezioni Regionali.
Il Consiglio Direttivo è costituito da:
a) il Presidente;
b) il Vicepresidente;
c) il Tesoriere;
d) 6 consiglieri soci ordinari (due rappresentanti del Nord, due del Centro e due del Sud) eletti dall’Assemblea generale;
e) il Past-President per un anno solare dalla data di scadenza del proprio mandato.
Il Consiglio Direttivo si insedia 30 giorni dopo la proclamazione del risultato elettorale.
In caso di vacanza di un componente del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti fino a completamento del mandato del componente sostituito. I componenti subentranti, sono rieleggibili alle elezioni immediatamente successive. La vacanza simultanea della metà + 1 dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dello stesso. Il Presidente rimane in carica per la ordinaria amministrazione e indice le elezioni nel più breve tempo possibile.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea, per intraprendere o autorizzare ogni atto e operazione che rientrino nelle finalità della SIN e che non siano prerogativa dell’Assemblea generale entro i limiti e con l’osservanza delle norme stabilite dall’ordinamento giuridico.
E precisamente:
- delibera sulle attività della SIN in armonia con lo statuto, con i regolamenti e con i mandati dell’Assemblea generale;
- nomina nel suo seno il Segretario;
- nomina una Segreteria Nazionale;
- approva i Soci di cui all’art. 4;
- nomina un componente del Comitato di Redazione del Magazine Societario SIN Informa e due componenti del Comitato di redazione del sito SIN;
- nomina i 2 componenti del Comitato Scientifico del programma formativo, uno tra i Presidenti delle Sezioni Regionali ed uno tra i Segretari dei Gruppi di Studio;
- nomina 6 soci che faranno parte del Comitato Scientifico dell’Italian Neonatal Network della SIN (INN SIN). Il Presidente fa parte di diritto del suddetto Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico del INN SIN decade in concomitanza con il termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato;
- indice annualmente il Congresso Nazionale e ne definisce il programma scientifico;
- definisce annualmente gli obiettivi dello Staff di Presidenza;
- stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea generale;
- approva l’affiliazione di altre Società scientifiche e/o Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie;
- amministra il patrimonio della Società;
- delibera circa l’ammissione degli associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività
diverse svolte; - individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’associazione;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione che non siano spettanti all’assemblea.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza semplice dei componenti intervenuti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno su convocazione del Presidente da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo che comunque consenta di verificare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.
Il Presidente è tenuto a convocare prontamente il Consiglio anche a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da tre componenti del Consiglio Direttivo.
Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni un rappresentante delle Associazioni e/o Società affiliate, consulenti e persone estranee al Consiglio stesso. Di ogni riunione viene redatto un verbale delle decisioni adottate che, sottoscritto dal Presidente e da un membro del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario, è conservato agli atti della Società ed è a disposizione dei soci sul sito SIN.
L’indipendenza del Consiglio Direttivo deve essere garantita dall’assenza di conflitti di interesse dei membri rispetto agli argomenti oggetto di trattazione e di decisione.
Il collegio dei Probiviri è un organo consultivo di garanzia per i Soci SIN ed è costituito dagli ultimi 3 Presidenti SIN. Il Consiglio Direttivo sottopone al Collegio dei Probiviri tutti i casi di pertinenza che pervengano alla Società e che pongano dubbi di sanzionabilità per comportamenti illeciti o lesivi del prestigio della Società.
Il collegio dei Probiviri avrà facoltà di identificare e proporre al Direttivo SIN la tipologia di sanzione commisurata alla problematica eventualmente accertata, dalla sanzione scritta alla decadenza dello stato di socio.
I Revisori dei Conti, in numero di due, sono nominati dall’Assemblea con un mandato triennale tra i revisori contabili iscritti nell’apposito registro e sono rinnovabili
per due mandati consecutivi.
Compiti dei Revisori:
- intervengono su convocazione del Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo relative all’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, senza diritto di voto;
- valutano la legittimità del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea dei Soci, sottoscrivendoli e con una relazione di accompagnamento.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo. In tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il Congresso Nazionale è la manifestazione ufficiale della SIN, ha luogo ogni anno ed è contraddistinto da un numero progressivo. La sede dei congressi viene
stabilita dalla Assemblea generale dei soci l’anno precedente, sulla base delle candidature presentate al Consiglio Direttivo e da questo valutate. Il programma scientifico del Congresso è definito dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni ad esso pervenute.
I Soci che intendono indire riunioni a carattere nazionale al di fuori del Congresso nazionale su argomenti conformi all’Art.3 sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della SIN.
I soci della SIN sono riuniti in nuclei operativi a carattere regionale, con lo scopo di realizzare le finalità statutarie nell’ambito delle singole Regioni.
Costituiscono elettorato passivo i soci di cui all’art. 4 comma 1), iscritti alla SIN entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea regionale, costituita da tutti gli iscritti che prestano la loro attività professionale in quella Regione, elegge con la maggioranza semplice dei voti un
proprio Presidente, ed un Comitato di Coordinamento, costituito da non più di un consigliere per provincia + 1. Il Presidente ed il Comitato di Coordinamento
designano un Vicepresidente e possono cooptare un ulteriore socio ordinario in relazione ad attività specifiche programmate. Il Presidente ed il Comitato di Coordinamento durano in carica tre anni ed il Presidente non è immediatamente rieleggibile nella carica.
Nel caso il Presidente trasferisca la propria attività professionale in un’altra regione decadrà dall’incarico e sarà sostituito dal Vicepresidente fino al completamento del mandato. Nel caso un Consigliere trasferisca la propria attività professionale in un’altra regione decadrà dall’incarico. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, ma può essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto dei soci ordinari in regola con la quota.
Il Presidente regionale:
- mantiene rapporti con il Presidente e con il Consiglio Direttivo della SIN e fa parte di diritto del Consiglio Interregionale;
- convoca l’Assemblea regionale;
- è responsabile della gestione dei fondi destinati alle attività regionali.
La carica di Presidente regionale è incompatibile con ogni altra carica societaria elettiva a carattere nazionale, di Segretario di Gruppo di Studio e la nomina a componente dello staff di Presidenza.
Il Presidente ed il Comitato di Coordinamento hanno il compito di promuovere e coordinare a livello regionale attività scientifiche e di ricerca, iniziative didattiche e di aggiornamento professionale, interventi organizzativi ed assistenziali in armonia con l’art. 3 del presente statuto e con quanto proposto e deliberato dal Consiglio Direttivo, dall’Assemblea generale e dal Consiglio Interregionale.
Il Presidente regionale ed il Comitato di Coordinamento dovranno avvalersi per l’accreditamento e l’organizzazione della attività formative societarie del Provider e della Segreteria nazionale.
Il Presidente ed il Comitato di Coordinamento hanno il compito di contribuire all’aggiornamento del sito web della SIN ed alla pubblicazione di SIN INFORMA.
Ogni Presidente di Sezione Regionale invia, almeno una volta l’anno, al Presidente ed al Consiglio Direttivo della SIN una relazione scritta sulle attività svolte dalla sezione.
Le Sezioni Regionali non possono concedere patrocini autonomi né disporre di loghi autonomi rispetto a quello della SIN. Il Consiglio Direttivo regionale può invitare ad assistere alle proprie riunioni un rappresentante delle Associazioni e/o Società affiliate, persone estranee al Direttivo stesso, consulenti esterni.
Il collegamento costante tra le attività regionali ed il Consiglio Direttivo è mantenuto dal Consiglio Interregionale. Il Consiglio Interregionale è costituito dal Presidente e dal Segretario SIN, e dai Presidenti Regionali eletti in ogni singola Regione.
Il Consiglio Interregionale è convocato dal Presidente SIN per discutere problemi di particolare importanza e deve comunque essere convocato almeno una volta all’anno. Può inoltre essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti Regionali. Il Consiglio Interregionale ha compiti consultivi.
Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni Consultive per lo studio di specifici problemi attinenti alle finalità della SIN. Esso designa i componenti delle Commissioni ed il loro Presidente.
Soci interessati a particolari argomenti o problemi possono costituire Gruppi di Studio (GdS). La proposta di istituzione di un GdS deve essere sostenuta da almeno 50 (cinquanta) Soci.
L’istituzione e il regolamento dei gruppi devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale (CD SIN) e non essere in contrasto con gli orientamenti generali della SIN. In fase istruttoria, la convocazione dei soci per la costituzione del Gruppo è indetta dal Presidente SIN.
I Gruppi di Studio SIN possono operare in collegamento con Gruppi affini di altre Società scientifiche. I Gruppi di Studio sono costituiti dai soci di cui all’art. 4.
Possono inoltre parteciparvi professionisti di altre aree, medici e non, non obbligatoriamente iscritti alla SIN in numero non superiore al 20 % dei soci SIN iscritti al Gruppo.
Fanno eccezione i Gruppi di Studio a carattere multidisciplinare, per i quali il numero massimo del venti per cento previsto può essere superato, su autorizzazione del C.D SIN.
Tutti i soci iscritti ai gruppi di studio SIN possono partecipare ai lavori e alle attività dei GdS.
Gli iscritti al Gruppo eleggono un Comitato di Coordinamento (CC), formato da un Segretario, da un Past Segretario (per il primo anno di mandato) e da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 9 in relazione al numero di iscritti.
Sono eleggibili come Segretari del GdS e Consiglieri del CC i soci di cui all’art. 4 comma 1, iscritti alla SIN e al GdS entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea del Gruppo decide, in fase di costituzione del Gruppo, il numero dei consiglieri. Il CD SIN può designare un suo componente a rappresentarlo in seno al Gruppo.
Il Segretario del Gruppo di Studio partecipa di diritto alla Conferenza Nazionale dei Gruppi di Studio (CoNaGS) della SIN, che contribuisce alla programmazione dell’attività scientifico–culturale della Società.
La Conferenza Nazionale è composta dal Presidente SIN, dal Segretario Nazionale e dai Segretari dei Gruppi di Studio. È presieduta dal Presidente della SIN e viene da lui convocata almeno una volta all’anno. I Segretari dei Gruppi di Studio rimangono in carica per un triennio e non sono immediatamente rieleggibili nella carica.
La carica di Segretario di Gruppo di Studio è incompatibile con ogni altra carica societaria elettiva a carattere nazionale, con la carica di Presidente di Sezione Regionale e con la nomina a componente dello staff di Presidenza. All’atto della nomina il Segretario del Gruppo presenta al Presidente ed al CD SIN un programma di attività su base annuale, che deve comprendere l’organizzazione di corsi da includere nel Piano Formativo della Società, anche in collaborazione con gli altri Gruppi di Studio.
Deve inoltre comprendere lo sviluppo di Linee Guida/Raccomandazioni, di indagini nazionali su specifici argomenti, l’aggiornamento con regolarità del sito Web e la partecipazione alla redazione di articoli per il magazine SIN Informa.
Il Segretario del Gruppo di Studio (GdS) deve inviare al CD SIN un consuntivo annuale sull’attività svolta dal GdS.
Il GdS non può concedere patrocini autonomi né disporre di loghi sostitutivi di quello della SIN.
Il Gruppo decade se non mantiene la quota numerica minima di 20 soci in regola da verificare annualmente, salvo eccezioni autorizzate dal CD SIN, e se non presenta il consuntivo annuale al CD SIN.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIN hanno l’obbligo di verifica e valutazione delle attività dei Gruppi di Studio ed il mancato rispetto degli impegni assunti per due anni consecutivi comporterà la decadenza del CC del Gruppo ed eventualmente, a giudizio motivato del CD SIN, la cancellazione dello stesso Gruppo di Studio.
Il Comitato Scientifico è responsabile della verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, sulla base di indici di produttività scientifica e bibliometrica validati dalla comunità scientifica internazionale e conformi alle best practice.
Il Comitato Scientifico è costituito dal Presidente della Società, o un suo delegato, e da altri 4 membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Possono far parte del Comitato Scientifico anche membri del Consiglio Direttivo, soci o soggetti esterni alla Società purché siano esponenti noti per la loro attività scientifica in campo nazionale e internazionale.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente o da un suo delegato ed è in carica 3 anni.
Il Comitato Scientifico dovrà riunirsi almeno 2 volte l’anno su convocazione del Presidente ed elaborare una relazione sulle attività svolte e sulla produzione scientifica da pubblicare sul sito SIN, previa approvazione del C.D.
La SIN è una società affiliata alla Società Italiana di Pediatria e ne condivide gli scopi istituzionali. In particolare persegue una continua collaborazione, consultazione e coinvolgimento su tutte le tematiche che interessano la Neonatologia anche nei riguardi delle Istituzioni nazionali e regionali.
Il Presidente della SIN fa parte della Consulta Nazionale Pediatrica, organo collegiale di coordinamento istituzionale e scientifico della SIP.
Quando richiesto, il Consiglio Direttivo della SIN designa propri rappresentanti a far parte delle Commissioni permanenti o di altri organi consultivi o rappresentativi nell’ambito della SIP. In quanto Società affiliata alla SIP, la SIN promuove e sostiene l’iscrizione dei propri soci medici pediatri alla Società Italiana di Pediatria.
La Società Italiana di Neonatologia intrattiene rapporti di collaborazione ed interazione con tutte le Società scientifiche che abbiano interessi neonatologici.
A tali società la SIN può conferire, su loro richiesta la denominazione di Società Collegata che deve essere confermata annualmente dal Consiglio Direttivo.
SIN INFORMA è il magazine ufficiale della SIN.
Il Presidente nomina, nell’ambito dello staff di Presidenza, il Direttore del magazine. Il Direttore dura in carica tre anni. La carica di Direttore è incompatibile con
ogni altra carica elettiva societaria a carattere nazionale, con la carica di Segretario di Gruppo di Studio e di Presidente di Sezione Regionale.
Obiettivi di SIN INFORMA sono:
- la comunicazione ai soci, da parte del Presidente e del C.D., relative ad argomenti di attualità in ambito assistenziale, scientifico e associativo;
- la diffusione di comunicazioni pervenute al Comitato di redazione, riguardanti attività delle Sezioni Regionali, dei Gruppi di Studio, delle task-force e di eventuali Commissioni Consultive;
- la pubblicazione di linee guida, raccomandazioni, percorsi diagnostico terapeutici, ecc. validati dal Consiglio Direttivo della SIN;
- le comunicazioni relative a corsi, congressi, ed eventi formativi con particolare riferimento alle iniziative didattiche afferenti all’aggiornamento professionale ed
alla formazione permanente in ambito neonatologico.
La SIN istituisce, per adempiere alla necessità ed obbligo di pubblicazione della propria attività scientifica, un proprio sito web al dominio www.sin-neonatologia.it.
Il sito WEB della SIN rappresenta lo strumento di comunicazione in Internet della Società. Sul sito vengono pubblicati i verbali delle sedute del C.D.
Il Presidente nomina, nell’ambito dello staff di Presidenza, il Direttore del sito; il Consiglio Direttivo nomina due rappresentanti nel comitato di redazione.
Il Direttore e il Comitato di Redazione durano in carica tre anni.
La carica di Direttore del sito web è incompatibile con ogni altra carica elettiva societaria a carattere nazionale, con la carica di Segretario di Gruppo di Studio e il Presidente di Sezione Regionale.
In caso di vacanza del Direttore subentra nella carica il Presidente della Società, fino a nuova nomina.
Gli obiettivi del sito WEB della SIN sono, in altro ambito, i medesimi di SIN INFORMA.
Il Consiglio Direttivo esamina e ratifica le decisioni prese dal Direttore di SIN INFORMA e dal Direttore del sito web.
I Direttori di SIN INFORMA e del sito web partecipano su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il mandato conferito ad entrambi i Direttori può essere, per giusta causa, revocato da parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo elaborano ed aggiornano il Regolamento da affiancare al presente Statuto per il funzionamento della SIN, con particolare
riguardo a:
a) le modalità e le procedure relative alle elezioni delle cariche previste dallo Statuto;
b) le modalità di funzionamento delle Sezioni regionali, Gruppi di Studio, Commissioni e Task-Force.
c) ogni altra questione riguardante il funzionamento della SIN che il Consiglio Direttivo ritenga debba essere maggiormente dettagliata tramite il regolamento.
In qualità di PROVIDER ECM la SIN crea un settore della Società espressamente dedicato alle attività di formazione ed aggiornamento denominato
“Piano Formativo SIN”. Attraverso questo organismo, la SIN svolge attività formativa e di aggiornamento in tutti i campi di interesse della neonatologia, finalizzata
al miglioramento ed aggiornamento delle conoscenze generali e specialistiche, alla salvaguardia dei valori etici ed all’ottimizzazione delle risorse disponibili.
Il settore formativo è diretto da un Comitato Scientifico ECM costituito da tre soci, di cui uno con funzione di Direttore. Il Direttore è nominato dal Presidente nell’ambito dello staff di Presidenza; un componente è scelto, dal Consiglio Direttivo, tra i Presidenti delle Sezioni Regionali, un altro tra i Segretari dei Gruppi di Studio. Il Direttore è il responsabile del Piano Formativo annuale, formulato in base agli indirizzi generali proposti dal Consiglio Direttivo della SIN ed elaborato con l’ausilio del Comitato Scientifico ECM secondo le norme ECM emanate dal Ministero della Salute. Il Comitato Scientifico ECM è integrato di volta in volta dai responsabili dei singoli programmi formativi, individuati nei Segretari dei Gruppi di Studio della Società.
La carica di Direttore del Piano Formativo è incompatibile con ogni altra carica elettiva societaria a carattere nazionale, con la carica di Segretario di Gruppo di Studio e di Presidente di Sezione Regionale.
Il Direttore del Piano Formativo partecipa su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei Revisori dei Conti.
Le attività sociali sono finanziate attraverso le modalità specificate all’art.5.
Le attività ECM sono finanziate attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.
Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea generale convocata in seduta straordinaria.
Le proposte di modifica sono formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei Soci con nota scritta ed indirizzata al Presidente della Società.
Il Presidente deve includere nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve notificare ai Soci il testo delle modifiche proposte almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea stessa.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il
d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.